L’attività di vendita di beni su internet è riconducibile a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre diverse conseguenze da un punto di vista fiscale. In particolare possiamo avere:
1) Vendite che non configurano attività commerciale, e quindi non sono tassabili; 2) Vendite di oggetti online che, invece, configurano la fattispecie di attività commerciale occasionale, tassabile ai fini IRPEF; 3) Vendite che configurano attività commerciale abituale, tassabili ai fini Irpef e Irap e rilevanti ai fini Iva.
1) Quando si procede alla cessione “una tantum” di un bene non stiamo effettuando un’attività commerciale, bensì una cessione del tutto episodica. Questo vale sia nel caso in cui si stia vendendo un oggetto nuovo, un bene di cui eravamo già in possesso (bene usato), oppure un oggetto prodotto da noi.
Vedi il caso della vendita di un mobile, di un auto, un tappeto, un quadro, o un vestito che non mettiamo più, che avviene in modo del tutto episodica. Alla vendita fatta nei confronto di un amico, o di un qualunque soggetto che ne sia interessato. Nulla cambia se la cessione avviene o meno su internet, tramite un sito o un portale di vendite online.
L’episodicità della vendita fa si che l’attività non possa essere inquadrata come “commerciale“, a prescindere dal corrispettivo economico ottenuto dalla cessione stessa. Non conta il valore dell’incasso, ma piuttosto se l’attività di vendita rimane (o meno) episodica nel tempo. Oltre a questo è da dire che, soprattutto per i beni usati, non vi sono obblighi fiscali in questa fattispecie.
In buona sostanza cessioni episodiche di beni online di questo tipo non hanno rilevanza ai fini fiscali, in quanto non si tratta di un’attività abituale di tipo commerciale. Per questo motivo il reddito che ne deriva non rientra tra le fattispecie tassabili, e non deve essere inserito in dichiarazione dei redditi.
Analoghe riflessioni valgono anche ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Tali vendite sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito soggettivo e quindi non richiedono alcun adempimento.
Il commercialista consiglia comunque di costituire una documentazione al fine di provare la provenienza del corrispettivo di vendita incassato e quindi l’estraneità a qualsiasi ipotesi di imposizione fiscale. Il tutto, a patto che questo tipo di vendita sia e rimanga del tutto episodica ed occasionale.
2) Per considerare la vendita di oggetti online come un’attività commerciale occasionale è necessario effettuare un passaggio in più rispetto alla fattispecie precedente. La vendita di beni, anche in questo caso, non è svolta in maniera sistematica, ma è un attività che richiede comunque un minimo di organizzazione e di preparazione.
La partecipazione ad un mercatino per vendere oggetti non più utilizzati, è il classico esempio di attività commerciale occasionale. Stessa cosa se noi ci facciamo pubblicità per vendere gli oggetti che abbiamo messo su E-bay. In tutti questi casi, anche se siamo di fronte a vendite episodiche ed occasionali siamo di fronte ed un’organizzazione e preparazione particolari. Vedi il caso dei soggetti che, come hobbisti producono oggetti per diletto e li rivendono. In questi casi il reddito che ne deriva rientra nella categoria dei “redditi diversi” del TUIR e i ricavi devono essere tassati al netto delle eventuali spese sostenute. Il quadro reddituale è il quadro E del modello 730 o il quadro RL del modello redditi PF. In ogni caso, da questo punto di vista è irrilevante che le vendite avvengano su un mercato reale o virtuale. Rientrano in questa categoria, quindi, sia le vendite fatte nei mercatini sia quelle svolte online (su qualsiasi piattaforma).
L’aspetto fondamentale per rientrare in questa categoria è il carattere del tutto occasionale ed episodico della vendita. Occorre prestare molta attenzione all’aspetto dell’occasionalità, in quanto spesso si commettono errori. E’ occasionale la vendita di un oggetto realizzato a mano e ceduto ad un mercatino di hobbisti, oppure la stessa vendita effettuata online. Tuttavia, se la varietà e la quantità di oggetti realizzati e venduti nel tempo è costante, si esce da questa categoria per andare nella categoria delle attività commerciali di tipo abituale.
Occorre valutare sempre nel tempo la quantità e la frequenza delle vendite effettuate per verificare di rientrare nell’occasionalità, piuttosto che nell’abitualità, che prevede obblighi fiscali sicuramente più complessi. L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito parametri oggettivi per suddividere la vendita occasionale da quella abituale, per questo occorre prudenza ed il confronto con un dottore commercialista esperto.
L’attività commerciale occasionale, anche se soggetta ad IRPEF, non è però rilevante ai fini IRAP e IVA. Quindi, non è necessario istituire i relativi registri ed emettere fattura. Tuttavia, è necessario emettere una ricevuta non fiscale per ogni importo incassato. La ricevuta deve essere emessa obbligatoriamente in caso di incasso in contanti, mentre per gli incassi con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, etc), la ricevuta deve essere emessa in caso di richiesta da parte dell’acquirente.
3) Si sa
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